IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ordinanza n. 10 del 19 marzo 2020
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta
disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato
nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13,
pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59
dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio
sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU
del 17 marzo 2020;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020 e 9/2020;
Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID -19 è limitare gli
spostamenti;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza
e dei lavoratori, che risultano molto esposti, data l’oggettiva indisponibilità, sull’intero territorio nazionale, di mascherine e di altri strumenti di prevenzione;
Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica,
risulta necessario assumere iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
Ritenuto necessario ordinare nuove restrizioni in particolare per quanto riguarda luoghi di aggregazione come i parchi e giardini pubblici e lo spostamento delle persone;
Considerato che la ratio della deroga disposta dal DPCM dell’11 marzo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale per tali esercizi risieda nella possibilità di offrire un ristoro a coloro che per ragioni di lavoro si trovino ad affrontare viaggi a lunga percorrenza;
Ritenuto pertanto che tale deroga non sia giustificabile per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante posti all’interno dei centri abitati che viceversa si prestano ad essere luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a quelli per cui è già stata disposta la chiusura con il richiamato DPCM;
Considerato il carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza
sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata
dall’Organizzazione mondiale della sanità;
ORDINA
Articolo 1
Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini
pubblici.
L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le
motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).
Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute)
o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a
restare in prossimità della propria abitazione.
Articolo 2
Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada)
e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice
della strada);
b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00
dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane
secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali
comunque classificati che attraversano centri abitati.
Articolo 3
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 20 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di
provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.
Articolo 4
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è
notificata alle Prefetture e ai Sindaci dei Comuni marchigiani.
Ancona, 19 marzo 2020
Il Presidente
Luca Ceriscioli

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