Il sindaco Roberto Mozzicafreddo ha proposto, come l’estate scorsa, un’ordinanza che vieta sin da subito, fino al prossimo 3 ottobre il «divieto dalle 22 alle 2 di vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di alluminio. Potranno quindi essere acquistate – precisa – in bicchieri monouso. Dalle 2 alle 6 sono vietate anche la vendita di bevande alcoliche per asporto; la loro detenzione e il consumo nei luoghi pubblici, esclusi i locali autorizzati alla somministrazione di cibo e bevande; l’accesso alle spiagge libere e in concessione, tranne che per le attività autorizzate in quell’area. È poi vietato il commercio in maniera fissa e itinerante nelle spiagge e giocare a calcio nelle piazze e vie pubbliche».

Il sindaco ricorda, nell’ordinanza che, «nel caso di violazione si applica la sanzione da 25 a 500 euro».

Ecco il testo dell’ordinanza:

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO PER LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA

IL SINDACO

Considerato che nel periodo estivo:
• si registrano fenomeni di abbandono dei contenitori di bevande in vetro e/o alluminio, principalmente al centro del paese nonché nel Lungomare, con incontrollata diffusione di materiali
che, oltre a deturpare il suolo pubblico, comportano un aumento del rischio per l’incolumità delle persone visto il potenziale loro improprio utilizzo quali oggetti contundenti atti ad offendere;
• alcune aree della città sono interessate dal diffondersi di atti di inciviltà urbana connessa alla aggregazione di persone che stazionano sul suolo pubblico consumando bevande alcoliche,
turbando la tranquillità e il riposo dei residenti;
• per prevenire tali fenomeni risulta necessario, in determinate fasce orarie della giornata, procedere ad una limitazione delle attività di vendita e di consumo di bevande alcoliche e di bevande in
contenitori di vetro e/o alluminio, consentendone la consumazione e la vendita solo nei locali adibiti alle attività di somministrazione e nelle aree adiacenti in concessione, se pubbliche, o in disponibilità se private;
• gli episodi capaci di porre a nocumento la sicurezza urbana rischiano di acuirsi, in particolare, con l’approssimarsi della stagione estiva, quando di consueto si registra un maggior afflusso di persone per intrattenersi presso, o nei pressi, di esercizi pubblici o commerciali;
• l’inquinamento acustico, prodotto anche dalla diffusione di musica nelle aree predette e dagli schiamazzi nelle vie pubbliche e l’abbandono del rifiuti, determinano disagio e rischio per la salute
pubblica della collettività e l’ambiente;
Preso atto altresì delle frequenti segnalazioni circa l’impossibilità di sedersi sulle panchine o di passeggiare nelle vie cittadine del centro nonché nel lungomare perché disturbati dal gioco del
pallone;

Ritenuto che:
per le modalità di svolgimento, questa pratica sportiva può concretamente  causare ingenti danni al patrimonio pubblico e privato e, più in generale, pericoli per la sicurezza delle
persone che vi transitano o sostano, tra le quali, come è noto, vi sono persone anziane;
 vi sia la necessità di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare l’utilizzo delle Piazze e delle vie pubbliche per lo svolgimento del sopradescritto gioco e di intraprendere ogni utile
iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale,
costituendo, soprattutto le piazze, luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio;

Considerato che tra le iniziative necessarie per garantire l’esigenza della collettività di fruire di una città viva e vivibile vi è anche quella di limitare l’uso indiscriminato e improprio delle spiagge durante le ore notturne al fine di non pregiudicare il mantenimento dei livelli di sicurezza delle misure anticovid (disinfezione delle strutture e attrezzature), nonché la quiete pubblica;

Ritenuto indispensabile, per tutti i motivi sopra esposti, anche in considerazione che il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, adottare tutte le possibili misure finalizzate al
contemperamento di più interessi garantendo, da un lato, l’esigenza di vivere occasioni di positiva aggregazione che taluni esercizi pubblici o commerciali possono offrire, dall’altro salvaguardando gli interessi giuridicamente riconosciuti alla tutela della sicurezza urbana e della salute e dell’igiene pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia igiene e sanità pubblica e di sicurezza urbana
Visto l’art.32 della legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale,
competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; Visto l’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall’Autorità;
Richiamate le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all’emergenza epidemiologica;
Ritenuto quindi di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 in ragione di ogni specificità della realtà territoriale oltre a quelle adottate con le norme del Governo
nazionale e regionale qui integralmente recepite;
Visto l’art.50 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Visto l’art.3 comma 2 del D.L. n.19 del 25/03/2019, Ritenuta la propria competenza,

ORDINA
A far data dalla emanazione della presente Ordinanza e sino al 3 Ottobre 2021:
 il DIVIETO, dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, di ogni forma di vendita per asporto(sia in forma fissa che in forma ambulante) di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e/o di alluminio. (Le bevande alcoliche e analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere acquistate per asporto ma solamente se contenute in bicchieri monouso).
 il DIVIETO, dalle ore 02.00 e sino alle ore 06.00(*) del giorno seguente, di ogni forma di vendita per asporto di bevande alcoliche (sia in forma fissa che in forma ambulante). (Le bevande analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere acquistate per asporto ma solamente se contenute in bicchieri monouso).
 il DIVIETO, dalle ore 02.00 e sino alle ore 06.00(*) del giorno seguente, di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree date in concessione agli stessi. (Le bevande analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere detenute e consumate solamente se NON siano in contenitori di vetro e/o alluminio).
 il DIVIETO, dalle ore 22.00 alle ore 06.00(*) del giorno seguente, di accesso nelle spiagge libere e in concessione, tranne che per la fruizione del servizio di somministrazione alimenti bevande o altre tipologie di attività autorizzate nell’area demaniale.
 il DIVIETO, come già stabilito nell’ordinanza n.146/2019, di esercitare il commercio in maniera fissa ed itinerante, nelle spiagge libere ed in concessione, salvo che per le attività oggetto di specifiche autorizzazioni commerciali esercitate all’interno dell’area in concessione.
 il DIVIETO di esercitare il gioco del calcio in tutte le Piazze pubbliche e pubbliche vie, così come già disposto dall’art.18 lett. b) del Regolamento di Polizia Urbana.
 il RISPETTO delle condizioni di lavoro e di accesso alle attività suddette, in conformità a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus covid-19;
STABILISCE
– che nel caso di violazione del presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell’art.7-bis del D.lgs n. 267/2000.
– la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Porto Recanati, ai fini della generale conoscenza e della esecutività.
– la trasmissione alla Prefettura UTG di Macerata, alla Questura di Macerata, al Comando dei Carabinieri di Porto Recanati al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Recanati, al Comando Polizia Locale di Porto Recanati, alla Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Porto Recanati
AVVERTE
che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
Entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al T.A.R. Marche;
Entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica;
IL SINDACO
F.to Ing. Roberto Mozzicafreddo

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5 commenti

  1. ???o sindaco è ora passata che lei vada a casa!!è estate un po di vita in questo paese di vecchi credo sia piu che meritato!!
    È piu di un anno che stamo ficcati in casa e le attivita lavorano a singhiozzo!
    Speriamo che alle prossime elezioni la mandano a casa e sarebbe cosa gradita a tutti!
    Buona estate!!E mi raccomando fate le multe a chi ancora viene in questo paese da fuori cosi oltre all ordinanza sopra in paese rimane solo lei e chi le da gli ordini..bye

      • …è un paese di vecchi oggi più che mai
        … vecchi e bande di giovani albanesi e dell’house che spacciano per strada… il divieto di alcolici si e quello di spaccio no?? Fate schifo ormai! Non ci vengo nemmeno più al mare d’estate. Peccato! Saluti da milano!

  2. Tale Mozzicafreddo, come portavoce della rovina paesi, non ne azzecca una. Non arriva a capire che la gente si è feacassata i testicoli con tutti i lockdown, divieti e similari. Fateci vivereeee!!!! E tu portavoce della onnipotente……sparisciiii

  3. Inunangolodelmare on

    Mozzicafreddo non ce la può fare, non ne azzecca mezza. Dopo mesi di leggi fascistissime, ora ordinanze fascistissime. Che non conterranno la diffusione del virus, ma la circolazione del denaro. Comunque Porto Recanati tra multe, Ztl e queste ordinanze restrittive è già al bando da parte di molti turisti e autoctoni. La gente si è spostata giustamente altrove. Personalmente, se devo uscire e razzolare come vuole Mozzicafreddo, Porto Recanati farà a meno dei miei soldi!

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