Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia Guardia di Finanza di Civitanova Marche, sulla scorta delle nuove misure di legge introdotte per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che hanno anticipato al 30 giugno 2022 il termine a decorrere dal quale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, hanno accertato la violazione commessa dal titolare di un esercizio commerciale attivo nel Comune di Civitanova Marche, il quale si era rifiutato di ricevere il pagamento mediante POS da parte di un cliente.

Il controllo, condotto dalle Fiamme Gialle è conseguente ad una segnalazione di un cittadino, effettuata al servizio di pubblica utilità “117, presso la Sala Operativa del Comando Provinciale di Macerata, nella quale questi evidenziava il rifiuto dell’esercente di poter pagare con la carta di credito, titoli di viaggio per usufruire del servizio di trasporto pubblico.

I militari, immediatamente intervenuti sul posto, dopo aver verificato quanto evidenziato nella telefonata, hanno proceduto alla contestazione della violazione nei confronti del titolare dell’attività commerciale, nonché alla trasmissione del rapporto, come previsto dall’art. 15 del D.L. n. 179/2012, al Prefetto di Macerata, Autorità competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento, con l’esclusione della possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta.

L’attività ispettiva condotta dai Finanzieri, risponde alle priorità stabilite dal PNRR, che richiedeva l’entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici, in considerazione del fatto che la violazione dell’obbligo, in vigore dal 2014, da parte dei soggetti che effettuano vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare tale tipologia di pagamenti, era finora rimasta sprovvista di sanzione.

Peraltro l’obbligo di accettazione è indipendente dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’eventuale attività commerciale esercitata), ricadendo pertanto su una vasta platea di operatori economici.

Inoltre, la condotta sanzionabile si configura in seguito alla mancata accettazione della richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, e non anche in base all’eventuale indisponibilità da parte dell’esercente del c.d. Point of Sales (POS). E, comunque, resta fermo il diritto del consumatore di scegliere liberamente la modalità di pagamento, digitale o contante.

La sanzione è altresì non applicabile nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, configurabili, per esempio, in presenza di evidenti problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi utilizzati.

Costituisce, infine, fattispecie parimenti sanzionabile (ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 206/2005, meglio noto come “Codice del Consumo”) la condotta dell’esercente che proceda ad applicare ulteriori costi ingiustificati – aggiuntivi rispetto a quelli del bene/servizio acquistato – in ragione dell’utilizzo da parte del consumatore di un qualsiasi strumento di pagamento diverso dal denaro contante.

L’attività svolta si inquadra nella più ampia azione condotta dalla Guardia di Finanza che si pone a tutela della corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché a tutela dei cittadini onesti, delle imprese e dei professionisti che rispettando le regole possono trovare nel Corpo un sicuro punto di riferimento.

 

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