IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8-9-11-22 marzo 2020, nonché del 1° e del 10 aprile 2020 che dettano misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

Atteso che la fine di contenere il diffondersi del contagio del virus Covid-19 è necessario adottare idonee misure di contenimento all’interno dei luoghi chiusi, a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato nella G.U. n. 94 del 8 aprile 2020;

Visto l’art.32 della legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto Part.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall’Autorità;

Richiamate le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all’emergenza epidemiologica;

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;

Considerato che nonostante le misure adottate su tutto il territorio si riscontra ancora una preoccupante inosservanza delle cautele e delle misure igienico-sanitarie raccomandate, e pertanto è necessario adottare nuove e più restrittive misure finalizzate a conseguire un più efficace contenimento del contagio;

Ritenuto quindi di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 in ragione di ogni specificità della realtà territoriale oltre a quelle adottate con le norme del Governo nazionale e regionale qui integralmente recepite;

Rilevato inoltre che le indicazioni del mondo scientifico sono orientate nel ritenere che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessario a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione, nonché reso obbligatorio l’uso di guanti monouso e mascherine o comunque obbligare i soggetti ad una protezione con la copertura di naso e bocca sia al personale preposto alla vendita che ai clienti, durante gli acquisti che necessariamente devono essere effettuati dalle persone presso i punti vendita consentiti;

Ritenuto quindi di dover adottare misure ancor più rigorose volte ad impedire comportamenti potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio da virus covid-19;

Visto l’art.50 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuta la propria competenza,

ORDINA

Che l’accesso, durante gli orari di apertura, agli esercizi commerciali, supermercati, uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito e comunque a tutte le attività commerciali la cui apertura al pubblico sia attualmente concessa, avvenga indossando obbligatoriamente mascherine e guanti “usa e getta”, in modo da limitare la possibilità di contagio tra le persone e di contaminazione dell’ambiente, adottando inoltre tutte le misure igienico-sanitarie raccomandate, quali l’osservanza della distanza minima interpersonale di almeno un metro e l’igienizzazione della mani.

STABILISCE

– che il presente provvedimento ha decorrenza immediata e fino al 3 maggio 2020, salvo diversi termini stabiliti da provvedimenti nazionali relativi al prolungamento delle misure finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria da COvid-19.

–          che nel caso di violazione del presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00, ai sensi dell’art.7-bis del D.lgs n. 267/200.

DISPONE

–          la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Porto Recanati, ai fini della generale conoscenza e delle esecutività.

–          la trasmissione alla Prefettura UTG di Macerata, alla Questura di Macerata, al locale Comando dei Carabinieri di Porto Recanati e alla Polizia Municipale di Porto Recanati.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

Entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al T.A.R. Marche;

Entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica;

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2 commenti

  1. Un cittadino onesto on

    Di sicuro è una giustificata decisione ,perché se tutti lo facessero ,si rischierebbe assai meno. Dopotutto considerato il momento critico che stiamo vivendo ,non è poi un sacrificio enorme portare una mascherina nei luoghi pubblici ,a differenza di un eventuale rischio di contagio. Ma siccome viviamo in uno stato che forse non sa prendere adeguate decisioni nei momenti critici come ora, ecco perché succede tutto cio’ .E ci domandiamo perché non è stata presa una decisione univoca x tutta l’Italia ???

  2. Ma se un povero cristo di cittadino, per validi motivi, deve recarsi a Porto Recanati da un altro comune, come fa a saper che nel comune ove si reca vige questo obbligo? Ma l’Italia è una unica nazione ovvero una miriade di liberi comuni come nel Medio Evo? Ma è possibile che un giorno si decida una cosa e il giorno dopo un’altra? Oppure è come per la ZTL che nessuno lo sa e poi il Comune fa i quattrini sulle multe? Perchè il Coronavirus sarà anche una cosa nuova e inaspettata, ma le furbate della pubblica amministrazione (e del Comune di Porto Recanati in particolare) le conosciamo molto bene.

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