Ricorso al Tar da parte del Comune di Camerino contro la discarica. Conferito il mandato all’avvocato Fabio Pierdominici, l’ente ha avviato le pratiche contro l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 3 Macerata dopo che, nelle ultime riunioni sono stati approvati i criteri localizzativi per l’individuazione delle aree idonee per l’impianto della discarica, nonostante non siano rispettati una serie di fattori che renderebbero irrealizzabile la discarica nella città ducale e nelle zone sismiche. A seguito dell’approvazione del documento preliminare, la problematica che principalmente si è posta nell’elaborazione del Piano d’Ambito è stata quella della localizzazione dell’impianto di discarica a servizio di tutto il territorio nella fase successiva all’esaurimento di quella attiva nel comune di Cingoli, il cui esaurimento è previsto nel 2021/2022. “Purtroppo – spiega il sindaco di Camerino Sandro Sborgia – si sono rivelati infruttuosi i ripetuti confronti, pur puntualizzando i numerosi vincoli e le esigenze di tutela di beni primari quali l’uso del suolo, la tutela della popolazione, delle risorse idriche, la prevenzione contro dissesti e calamità, la tutela dell’ambiente naturale e dei beni culturali e paesaggistici. Abbiamo ritenuto necessario contrastare questo progetto. Nel corso della riunione avevo anche esortato l’assemblea ad escludere le zone colpite dal terremoto dal novero di quelle da individuare ai fini della collocazione della discarica proprio per impedire che le popolazioni colpite dal sisma fossero ulteriormente gravate dagli effetti negativi che inevitabilmente produrrebbe la collocazione di una discarica”.

All’assemblea è stata sottoposta la metodologia seguita per la definizione dei criteri che dovranno consentire di individuare l’area sede del futuro impianto di discarica. Fatto il punto sui diversi aspetti, il Comune di Camerino ha espresso il proprio voto contrario per entrambi i provvedimenti, ritenendoli radicalmente viziati e quindi non condivisibili. I punti in particolare del ricorso al Tar sono: il livello di sismicità tale da comportare la classificazione 1° doveva imporre un trattamento differenziato comportante l’esclusione o comunque una inclusione prettamente residuale; la considerazione delle sole aree di estensione superiore ai 30 ettari, non è imposta da alcuna norma, è del tutto illogica ed arbitraria nella sua eccessività. Una soglia di estensione così elevata ha comportato l’esclusione di numerose aree site nelle zone collinari o di pianura penalizzando i comuni montani e fra questi il Comune di Camerino. Eguale penalizzazione dei Comuni montani è stata attuata con l’alterazione dei tempi di percorrenza calcolati con Google rappresentano una metodologia non appropriata ai mezzi pesanti e alle strade di montagna. I tempi reali (sempre che il transito non risulti addirittura impossibile) avrebbero comportato una consistente decremento del connotato della baricentricità per tutti i siti individuati a Camerino.

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