Il Sindaco
Premesso:
– che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con l’approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;
– che in paese appare sempre più evidente e diffusa l’assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il cui abuso potrebbe sfociare in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale potendo ingenerare situazioni che determinano schiamazzi, risse, violenze mettendo a rischio l’incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecando molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici;
Considerato che:
– nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, potrebbero essere abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi;
– la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall’assunzione di sostanze alcoliche, potrebbero costituire fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
Considerato, pertanto:
– che è opportuno prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso l’accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
– che è necessario prevenire il fenomeno dell’abuso di alcolici, per il conseguente danno alla salute degli interessati;
– che è pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;
– che tali misure si inseriscono in un quadro in complessiva evoluzione, finalizzato a colpire in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività, e dall’altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte delle istituzioni competenti;
– che tale quadro in evoluzione comprende anche specifici interventi sanzionatori nell’ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni con interventi di carattere amministrativo e sociale;
– che è necessario dare attuazione alle misure previste dalla presente ordinanza con decorrenza immediata e fino al 2 Ottobre 2022;
ORDINA
A far data dalla emanazione della presente Ordinanza e sino al 2 Ottobre 2022:
• il DIVIETO, dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, di ogni forma di vendita per asporto (sia in forma fissa che in forma ambulante) di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e/o di alluminio. (Le bevande alcoliche e analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere acquistate per asporto ma solamente se contenute in bicchieri monouso);
• il DIVIETO, dalle ore 02.00 e sino alle ore 06.00 del giorno seguente, di ogni forma di vendita per asporto di bevande alcoliche (sia in forma fissa che in forma ambulante). (Le bevande analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere acquistate per asporto ma solamente se contenute in bicchieri monouso);
• il DIVIETO, dalle ore 02.00 e sino alle ore 06.00 del giorno seguente, di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree date in concessione agli stessi. (Le bevande analcoliche, nell’arco temporale sopra indicato, potranno essere detenute e consumate solamente se NON siano in contenitori di vetro e/o alluminio);
• il DIVIETO, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente, di accesso nelle spiagge libere e in concessione, tranne che per la fruizione del servizio di somministrazione alimenti bevande o altre tipologie di attività autorizzate nell’area demaniale;
• il DIVIETO, come già stabilito nell’ordinanza n.146/2019, di esercitare il commercio in maniera fissa ed itinerante, nelle spiagge libere ed in concessione, salvo che per le attività oggetto di specifiche autorizzazioni commerciali esercitate all’interno dell’area in concessione;
• il DIVIETO di esercitare il gioco del calcio in tutte le Piazze pubbliche e pubbliche vie, così come già disposto dall’art.18 lett. b) del Regolamento di Polizia Urbana;
• il RISPETTO delle condizioni di lavoro e di accesso alle attività suddette, in conformità a quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli, statali e regionali, per il contenimento della diffusione del virus covid-19;
STABILISCE
– che nel caso di violazione del presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell’art.7-bis del D.lgs. n. 267/2000;
– la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Porto Recanati, ai fini della generale conoscenza e della esecutività;
– la trasmissione alla Prefettura UTG di Macerata, alla Questura di Macerata, al Comando dei Carabinieri di Porto Recanati al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Recanati, al Comando Polizia Locale di Porto Recanati, alla Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Porto Recanati;
AVVERTE
che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
Entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al T.A.R. Marche;
Entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica;
IL SINDACO
1 commento
Cioè se voglio farmi una passeggiata in spiaggia di notte non posso? Ma state fuori? Che paese dimmerda, speriamo non ci vada nessuno st’estate..falliti