Il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, ha firmato in queste ore una nuova ordinanza di revoca, almeno in parte, della precedente relativa alla gestione dei campi di padel della società sportiva “Padel Club Porto Recanati S.S.D. A.R.L.” sita in Viale Europa Eurovillage n. 24.
Il gioco potrà riprendere ad alcune condizioni, e precisamente:
1) la riduzione dell’orario di apertura dei campi da gioco entro il solo periodo diurno (06:00 – 22:00);
2) l’apertura contemporanea di soli tre campi da gioco;
3) l’utilizzo prioritario dei campi centrali più distanti dalle abitazioni;
4) la sospensione dell’utilizzo del campo da gioco posto più a nord;
Di seguito il testo dell’ordinanza.
ORDINANZA – Oggetto: REVOCA IN VIA CAUTELARE ORDINANZA 138/2023
IL SINDACO
PREMESSO e CONSIDERATO:
- che, secondo quanto è dato apprendere allo stato, l’ordinanza sindacale adottata scaturisce da apposite iniziative della Procura della Repubblica di Macerata, la quale – con apposite richieste sul punto – ha sollecitato la competente ARPAM ad effettuare misurazioni del rumore generato dalle attività svolte presso la società sportiva “Padel Club Porto Recanati S.S.D. A.R.L.” sita in Viale Europa Eurovillage n. 24 nel comune di Porto Recanati (MC), al fine di accertare il rispetto dei limiti di legge;
- che tali misurazioni – avendo appunto ad oggetto l’indagine fonometrica rispetto all’osservanza dei limiti di legge – sono state condotte In data 13.06.2023 e le medesime – appunto effettuate dai competenti tecnici ARPAM, sulla portata del rumore generato nell’ambito delle attività sportive del “Padel Club Porto Recanati S.S.D. A.R.L” con luogo di effettuazione al 5° piano della Torre A del complesso Eurovillage, in Viale Europa n. 6 – hanno evidenziato il superamento del valore limite differenziale di immissione previsto dalla normativa vigente (cfr. art. 4 comma 1, DPCM 14/11/1997), sia per il periodo di riferimento diurno che per il periodo di riferimento notturno;
- il Comune di Porto Recanati – sulla base di tali esiti delle misurazioni condotte – è rimasto tenuto all’adozione della ordinanza n° 138 del 27.07.2023, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività rumorosa e la predisposizione di un piano di bonifica per la riduzione del rumore entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- che – appunto sulla scorta di tale ordine (ed evidentemente nella prospettiva di mitigare le conseguenze degli esiti di indagine sul rumore – l’operatore economico interessato ha formulato in data 21.09,2023 ed acquisito quindi al prot. ARPAM n° 31886, apposito “Progetto di Risanamento Acustico”;
- che tale elaborato recante il menzionato “Progetto di Risanamento Acustico” – a firma dei Tecnici Competenti in Acustica Dott. Chim. Maurizio Di Marino e Dott. Biol. Matteo Di Marino – costituisce fatto sopravvenuto da considerare in sede di riesame della menzionata ordinanza n° 138 del 27.07.2023, sia pure entro il quadro normativo vigente, principalmente costituito della L. n° 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi decreti attuativi nonché dalla L.R. n° 28/01 recante “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” e relative “linee guida portate dalla D.G.R.M. n. 896/03”;
- che tale “Progetto di Risanamento Acustico” formulato dall’operatore economico – al fine di risolvere le criticità riscontrate durante l’indagine fonometrica – prevede:
- la riduzione dell’orario di apertura dei campi da gioco entro il solo periodo diurno (06:00 – 22:00);
- l’apertura contemporanea di soli tre campi da gioco;
- l’utilizzo prioritario dei campi centrali più distanti dalle abitazioni;
- la sospensione dell’utilizzo del campo da gioco posto più a nord;
- che la valutazione – relativa all’incidenza su tali misure – è stata effettuata sulla base di calcoli teorici che si fondano su approssimazioni, come ad esempio l’assimilazione delle sorgenti di rumore (campi da gioco) a sorgenti puntiformi, con conseguente effetto sulla stima del valore di livello di potenza sonora
utilizzata dai tecnici per le considerazioni susseguenti, tenendo conto che gli impianti di tale natura sono caratterizzati da livelli di rumore estremamente variabili che dipendono dall’intensità di gioco degli atleti e dal loro carattere (rumore antropico);
- che – rispetto a tale elaborato – si sono espressi, sia pure in via interlocutoria e preliminare – le competenti strutture ARPAM, giungendo alle seguenti conclusioni salienti:
- le misure organizzative adottate dall’operatore economico consentono di risolvere la criticità del rispetto del livello differenziale notturno e di migliorare le condizioni di rumore diurno in particolare per i recettori più prossimi al campo di gioco esposto a nord, per il quale è previsto il divieto di utilizzo;
- le misure proposte – a causa della variabilità del livello di rumore prodotto dalla sorgente specifica e delle approssimazioni utilizzate per le stime contenute nel documento esaminato – potrebbero non essere sufficienti a garantire il rispetto del valore limite differenziale diurno presso tutti i ricettori;
- sarebbe opportuno – per la stima del livello di potenza sonora delle sorgenti e per verificare il rispetto dei limiti nelle più gravose condizioni – ipotizzare un livello di rumore cautelativamente più alto ed inoltre
– in aggiunta ad interventi di tipo organizzativo – potrebbe essere valutata l’efficacia di eventuali interventi di tipo strutturale che possano dare maggiore garanzia nel tempo e indipendentemente dalla variabilità delle condizioni di gioco del rispetto del valore limite differenziale;
- che le indicazioni formulate dall’ARPAM – sia pure entro il contesto di suggerimenti di potenziamento com-plessivo delle misure proposte – sembrano prospettare una adeguata soluzione di contemperamento tra le esigenze di salvaguardia dell’ambiente cittadino e dei singoli cittadini rispetto alla prospettiva ed ai rischi connessi di inquinamento acustico e quelle di tutela dell’iniziativa economica privata e delle connesse implicazioni patrimoniali;
- che tale soluzione di contemperamento sembra consentire all’Amministrazione di poter revocare – sia pure temporaneamente rispetto alla verifica di regolare attuazione da parte del piano proposto nonché all’effettuazione delle nuove misurazioni fonometriche – l’ordine di sospensione dell’attività economica;
- che, nel contempo, data la natura ed il carattere degli interessi coinvolti, sembra altresì opportuno sottoporre a contraddittorio endoprocedimentale, rispetto a tutte le parti coinvolte (ivi inclusi i cittadiniresidenti negli edifici limitrofi), la odierna iniziativa di revoca dell’ordinanza adottata, appunto nella prospettiva di adozione del provvedimento finale;
- che tale soluzione – appunto di rimozione dell’ordine di sospensione dell’attività unitamente a quella di avvio del contraddittorio procedimentale rispetto alla proposta di Piano formulata dall’operatore economico ed esaminata dall’Arpam – può essere assicurata mediante la adozione di provvedimenti immediati, di finalità evidentemente cautelare, così come ammessi dalla legge;
- che, in particolare, la revoca dell’ordine di sospensione può acquisire immediata efficacia subordinatamente alla adozione nonché contestuale attuazione delle misure proposte dall’operatore economico, salvi gli esiti finali del procedimento di revoca dell’ordinanza in precedenza attuata, nell’ambito del quale verranno effettuate ulteriori rilevazioni fonometriche;
- che il presente atto dispone quindi la sospensione immediata dell’efficacia della precedente ordinanza adottata, purché vi sia immediata attuazione, almeno delle misure organizzative proposte dall’operatore economico, con salvezza degli esiti finali del procedimento di revoca, in esito ai successivi controlli nonché rilevazioni che verranno disposti ed altresì al contraddittorio procedimentale tra le parti coinvolte;
tanto premesso e considerato,
ORDINA
- in via cautelare, la revoca dell’ordine di sospensione dell’attività nei confronti dell’operatore economico, così come in precedente disposta con la precedente ordinanza n° 138/23 che “in parte qua” deve intendersi, pertanto, sospesa quanto agli effetti in via cautelare rispetto alla conclusione del separato procedimento di revoca avviato;
- che la sospensione di cui al punto di dispositivo che precede acquisisca efficacia subordinatamente alla adozione nonché contestuale attuazione delle misure proposte dall’operatore economico, salvi gli esiti finali del procedimento di revoca dell’ordinanza in precedenza attuata, nell’ambito del quale verranno effettuate ulteriori rilevazioni fonometriche;
- riserva – all’esito del procedimento di revoca adottato dalle competenti strutture comunali – ulteriori provvedimenti;
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo;
che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale, si provvederà ad inoltrare denuncia penale alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Macerata, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
IL SINDACO Andrea MICHELINI