Il presidente della giunta regionale ha sottoscritto oggi pomeriggio un decreto che, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ridetermina il numero massimo dei partecipanti alle cerimonie religiose, innalzandolo da 200 a 350, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche degli edifici, in omogeneità con quanto già disposto per i cinema, i teatri e i luoghi dedicati agli spettacoli.
Il decreto attesta dunque che per le celebrazioni che si svolgono all’interno degli immobili destinati al culto religioso, il numero di partecipanti è determinato dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone.
E’ possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale.
Il provvedimento potrà essere revocato qualora l’indice di contagio risalga a valori uguali o maggiori di 1 e tali da arrecare pregiudizio alla salute pubblica.
Il decreto entra in vigore alle ore 00.00 del 28 agosto 2020.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: DPCM 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni sul
distanziamento in occasione delle cerimonie religiose all’interno degli edifici.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE – SOGGETTO ATTUATORE
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020; n. 234 del 26 agosto 2020
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID -19”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020
cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
Visto il DPCM 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTO il DPCM 18 maggio 2020 – Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020
Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emerge nza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per f ronteggiare l’emergenz a epidemi ologica da
COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergen za epidemiologica da
COVID-19”;
VISTA la Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Legge17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergen za epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020 , 23/2020 , 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020 , 28/2020, 29/2020, 30/2020; 31/2020; 32/2020; 33/2020; 34/2020;
Ritenuto altresì, in ottemperanza a quanto definito dal dpcm del 7 agosto 2020 e dal parere espresso in materia dal CTS in data 20 luglio 2020, di rideterminare il numero massimo dei
partecipanti alle cerimonie religiose in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche degli edifici in omogeneità con quanto già disposto per i cinema, i teatri e i luoghi dedicati agli
spettacoli;
Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Preso atto del valore dell’indice del contagio a livello regionale pari a 0,38;
Considerata la necessità di contemperare le esigenze legate allo svolgimento delle attività sociali nel rispetto della salute e sicurezza della collettività;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza;
Tenuto contro altresì della necessità di ripristinare, progressivamente anche le consuete abitudini di vita in massima sicurezza.
Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e
mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerato che il Presidente della Regione Marche è Autorità territoriale di Protezione Civile;
Considerato che le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione
civile;
Considerato altresì che l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;
DECRETA
Articolo 1
Per le celebrazioni che si svolgono all’interno degli immobili destinati al culto religioso, il numero di partecipanti è determinato dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la
distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone.
E’ possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto
distanziamento interpersonale.
Il presente provvedimento potrà essere revocato qualora l’indice di contagio risalga a valori uguali o maggiori di 1 e tali da arrecare pregiudizio alla salute pubblica.
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore alle ore 00.00 del 28 agosto 2020.
Articolo 3
L a violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020.
Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)